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Documenti richiesti per il rilascio o rinnovo della carta d'identità

Per il richiedente maggiorenne italiano o appartenente ad uno dei Stati dell’Unione Europea:

  • tre foto tessera uguali a colori su sfondo bianco, recenti, con capo scoperto, senza occhiali da sole o lenti che impediscano la corretta osservazione del colore degli occhi, orecchie scoperte;
  • la carta di identità posseduta.


In caso di furto o smarrimento o distruzione della carta di identità posseduta:

Occorre presentarsi  con la denunzia di smarrimento, le tre fotografie e altro documento personale munito di fotografia, ancora in corso di validità;  nel caso in cui non si fosse in possesso di altro documento identificativo con foto in corso di validità (patente di guida, porto d’armi, libretto pensione etc.), occorre presentarsi allo sportello con due testimoni maggiorenni.


In caso di carta di identità deteriorata:

In questo caso il cittadino deve sempre restituire la carta di identità posseduta e farsi identificare con altro documento personale con foto ed  in corso di validità, o in assenza, deve  presentarsi con due testimoni maggiorenni.

 

I documenti richiesti per il rilascio o il rinnovo della carta di identità a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea:

  • tre foto tessera recenti, uguali e a colori su sfondo bianco, con capo scoperto, senza occhiali da sole o lenti che  impediscano la corretta definizione del colore degli occhi, orecchie scoperte;
  • il passaporto in corso di validità o il documento (per l’identificazione);
  • il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.

 

 

La carta di identità può essere rinnovata da 180 giorni  prima della sua naturale scadenza con le stesse modalità previste per il rilascio.


La proroga della validità delle carte di identità già emesse:

In conformità a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 112, del 25 giugno 2008,  la validità delle carte di identità può essere prorogata per altri cinque anni, con l’apposizione del timbro di proroga previsto,  per tutte quelle carte di identità rilasciate dal 26 giugno 2008 in poi.

 

Per ottenere la proroga non è necessaria la presenza dell’interessato:

  • può richiedere il timbro uno dei componenti del nucleo familiare esibendo la carta di identità in originale da prorogare;
  • per le altre persone non familiari, occorre esibire una delega, sottoscritta dal titolare della carta di identità da prorogare, oltre che la carta di identità in originale.         

Per i cittadini stranieri:

il timbro di proroga viene apposto esibendo  il permesso di soggiorno in corso di validità.

 

Note relative al timbro di proroga:

Il Ministero dell’Interno, con nota del 21 agosto 2009 e successive, comunica che le Autorità degli Stati di:

Egitto, Turchia, Tunisia, Croazia e Romania hanno formalmente notificato di non riconoscere il timbro di proroga della validità sui documenti cartacei, nonché i documenti i riconoscimento elettronici.

 

Rilascio delle carte di identità ai minori di anni 18 (italiani e stranieri):

NOVITA’: dal 13 maggio 2012 la carta di identità può essere rilasciata a tutti i cittadini.

In conformità al Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2012, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni 15 ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.

Per i neonati la prima scadenza coinciderà con il compimento del terzo anno di età, successivamente al terzo anno di età, la carta andrà a scadere ogni cinque anni dalla data del rilascio fino al compimento del 18° anno.


Documento “valido per l’espatrio” per i minorenni: 

La richiesta della carta di identità del minorenne deve avvenire in presenza di entrambi i genitori se si vuole  il documento “valido per l’espatrio”. 

Rilascio delle carte di identità ai minori di 18  anni “valide per l’espatrio” con un solo genitore:

Quando si presenta un solo genitore che richiede il documento “valido per l’espatrio” per il proprio figlio minorenne, in assenza del congiunto, occorre che venga depositata nota originale della dichiarazione di assenso dell’altro genitore, redatto da un pubblico ufficiale (Notaio o Cancelliere).

 

Informazioni utili per l’espatrio dei minori:

dal 26 giugno 2012 tutti i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori.

Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l’applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti  ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.

 

Rilascio delle carte di identità ai minori di anni 18 di cittadinanza straniera:

nel caso di rilascio  della carta di identità a minorenni di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone  o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in anagrafe.

In presenza di persone non comunitarie, occorre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.

Se il permesso di soggiorno del genitore  è in corso di rinnovo, e nella ricevuta postale risulta solo il genitore, è necessario esibire anche copia del Mod. 29 (Ministero dell’Interno).

 

Il costo per il rilascio della Carta di Identità:

Per il primo rilascio:

  • Euro 5,16 (diritti per carta di identità);
  • Euro 0,26 (diritti di segreteria).

In caso di rilascio di duplicato:

  • Euro 10,32 (diritti per carta di identità);
  • Euro 0,26 (diritti di segreteria). 

Proroga della validità: gratuita.