Polizia municipale

Procedura pagamento sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.

Prima di tutto verificare che la multa sia stata emessa in nome della "Città di Alcamo Corpo di Polizia Municipale o altro servizio ausiliario) e non da altre Forze di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.) o da Polizie Municipali di altri comuni.

Con i mezzi sotto indicati NON è inoltre possibile pagare le cartelle esattoriali e le multe per infrazioni a leggi diverse dal codice della strada, anche se emesse a nome dalla Città di Alcamo.

Si ricorda che in caso di contestazione del pagamento da parte del titolare di di bancomat di uso fraudolento la contravvenzione sarà considerata non pagata (per nullità del pagamento) ed il relativo importo sarà nuovamente iscritto a ruolo e notificato al contravventore; tale evento sarà inoltre oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria penale.

  • Presso un Ufficio Postale mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 11849916 intestato al Corpo di Polizia Municipale di Alcamo , utilizzando, possibilmente, il bollettino di C.C.P. allegato al verbale o alla notifica. Nel caso il bollettino non sia già precompilato, occorre avere cura di indicare nella causale il numero di verbale, la targa del veicolo e la data dell'infrazione.;
  • Presso l' Ufficio Cassa Verbali ( tel 0924 590415) del Corpo di Polizia Municipale di Alcamo solo tramite Bancomat.

Orario invernale:
da Lunedì a Venerdì. ore 9.00 -13.00 – e Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Orario estivo di apertura Ufficio Cassa-Verbali: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il pagamento in misura inferiore non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione (Art. 389 Reg. C.d.S.).
Il pagamento della violazione può essere effettuato entro 5 giornidalla data di notificazione o contestazione usufruendo della riduzione del 30% sulla sanzione minima edittale .

Dal 6° giorno ed entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione il pagamento della violazione dovrà avvenire considerando l'intera somma minima edittale.

Si ricorda che il termine di 60 giorni è perentorio e deve essere calcolato partendo dal giorno successivo alla notificazione/contestazione della violazione, tenendo conto dei giorni effettivi (es.: un'infrazione notificata il 1° luglio dovrà essere pagata entro il 30 agosto)

Con il termine "notificare" si intende portare l'interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all'indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e l'atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell'avviso, o presso l'Ufficio postale o la Casa Comunale;

Con il termine "contestazione" invece si intende la notificazione formale, ad opera di un agente di polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso.
Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.

Il ritrovamento di una "multa" sotto al tergicristallo (cosiddetto preavviso) non costituisce quindi né notificazione, né contestazione ma è assimilabile ad un avviso bonario e può essere pagato entro 05 giorni, prima dell'inizio della procedura di notificazione che comporta un aggravio di spese (con le modalità e nei luoghi sopra indicati).

Prima di pagare il preavviso che trovate sul parabrezza , vi invitiamo a controllare sempre che la targa indicata sul preavviso sia quella del vostro veicolo. Tale controllo si rende necessario perché, qualora ignoti avessero spostato il loro preavviso sul vostro veicolo, vi trovereste ad aver pagato la contravvenzione relativa ad un altro utente, e non la vostra.